NUMERAZIONI LCN DELLA TV DIGITALE TERRESTRE

IL COMMISSARIO AD ACTA NOMINATO DAL CONSIGLIO DI STATO HA AVVIATO UNA CONSULTAZIONE SULLO SCHEMA DI NUOVA REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA. MOLTI ELEMENTI POSITIVI PER LE TV LOCALI. IL RISCHIO DI UN CONTENZIOSO INFINITO IMPONE COMUNQUE SCELTE LEGISLATIVE IN MATERIA

Come noto, con sentenza n. 6021/2013, depositata in data 16 dicembre 2013, il Consiglio di Stato ha accertato l’inottemperanza dell’Agcom al giudicato formatosi sulla sentenza dello stesso Consiglio di Stato n. 4660/2012 (con la quale era stata annullata la delibera Agcom n. 366/10/CONS con il relativo I Piano Lcn) e ha dichiarato la nullità della delibera Agcom n. 237/13/CONS e il relativo II Piano Lcn nella “misura in cui ha disposto la assegna-zione dei numeri 8 e 9 del sistema Lcn a canali generalisti ex analogici”. Con la stessa sen-tenza n. 6021/2013 il Consiglio di Stato ha nominato un Commissario ad acta per adottare i provvedimenti necessari. A seguito di ciò, il Commissario ad acta, con determinazione n. 1/2014, (pubblicata il 27 febbraio u.s. sul sito internet dell’Agcom), ha avviato il procedi-mento per l’esecuzione della suddetta sentenza del Consiglio di Stato e, quindi, con deter-minazione n. 2/2014, (pubblicata il 28 marzo sul sito internet dell’Agcom), successivamente sostituita (a causa di alcuni errori materiali di trascrizione nel provvedimento) dalla deter-minazione n. 3/2014, (pubblicata sul sito Agcom il 31 marzo u.s.), ha emanato uno schema di nuova regolamentazione LCN, sottoponendo lo stesso a consultazione pubblica.

Tale schema prevede, tra l’altro, l’attri-buzione alle emittenti locali e, a seguire, ai canali nativi digitali a diffusione locale delle numerazioni che seguono:

Arco di numerazione

 

Numerazioni tv locali

  da 9 a 18   da 71 a 99
da 109 a 118da 171 a 199
da 209 a 218da 271 a 299

da 601 a 699

da 801 a 899

Inoltre, (come nella delibera n. 366/10/CONS), alle emittenti locali e ai canali nativi digitali a diffusione locale che diffondano i propri programmi in più di due regioni e che intendano richiedere l’attribuzione di una identica numerazio-ne su tutti i bacini serviti, viene attribui-ta una numerazione compresa tra il 75 e l’84, sulla base di un accordo tra le emittenti interessate. Ancora, eventuali numerazioni rimaste inutilizzate in una o più province a seguito delle attribuzioni alle emittenti locali sono assegnate a emittenti locali che operano esclusiva-mente in queste ultime province. Le nu-merazioni vengono attribuite ad ogni sin-gola emittente locale sulla base di una graduatoria redatta dal Ministero dello Sviluppo Economico, tenendo conto della qualità della programmazione, delle preferenze degli utenti e del radicamento nel territorio. Lo schema di provvedimento del Commissario ad acta contiene molti aspetti positivi in quanto recupera la quantità (39) di numerazioni prevista, nel primo arco, per l’emittenza locale, dalla delibera Agcom n. 366/10/CONS (rispetto alle sole 13 previste dalla delibera Agcom n. 237/13/CONS) e recupera le numerazioni 75 – 84 per le emit-tenti locali che diffondono i propri program-mi in più di due regioni; inoltre elimina le numerazioni previste per le syndication (che di fatto avrebbero spogliato le emittenti locali, facenti parte delle stesse, della tito-larità di tali numerazioni). I criteri per la redazione delle graduatorie divengono, tut-tavia, più complessi di quelli previsti dalla delibera n. 237/13/CONS.  E’ possibile, peraltro, che i provvedimenti del Commissario ad acta siano oggetto di ulteriori ricorsi alla magistratura amministra-tiva. Occorre peraltro rilevare che sono stati anche proposti ricorsi al Consiglio di Stato per la revocazione della sentenza n. 6021/2013. Il rischio di un contenzioso infini-to impone pertanto, a parere di AERANTI-CORALLO, l’adozione di scelte legislative in materia. Al riguardo, AERANTI-CORALLO ri-tiene che la soluzione potrebbe essere quella di recepire legislativamente il primo piano di numerazione di cui alla delibera n. 366/10/CONS, quantomeno fino a quando la maggior parte della popolazione non sia in grado di ricevere le trasmissioni televisive con la nuo-va tecnologia Dvb-t2. Rammentiamo, infine, che, in ogni caso, ai sensi della delibera Agcom 15/14/CONS, fino all’attuazione del nuovo piano di numerazione continuerà ad applicarsi il primo piano LCN di cui alla deli-bera Agcom n. 366/10/CONS.

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